Normativa Attività Alternative

Al fine di uniformare l’organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

OBBLIGO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Come noto, l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione a uno dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale, per l’anno scolastico successivo, tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

Per quanto concerne l’organizzazione delle predette attività alternative, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività, ai fini della copertura delle relative ore i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative.

b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell’orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.

I contratti a tempo determinato con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto dovranno essere conferiti in via provvisoria, fino all’avente diritto, in attesa della definitiva approvazione di dette graduatorie per l’a.s.2016/17 a conclusione degli aggiornamenti in corso.

Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2017.

Docenti dell’organico del potenziamento

Secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 2852 del 5.09.2016 (avente ad oggetto: Organico dell’autonomia), in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti dell’organico del potenziamento, i docenti medesimi non dovranno essere impegnati per la copertura delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, tenuto conto che per tali attività sono previsti appositi capitoli di finanziamento.

I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all’orario d’obbligo (punto b precedente paragrafo).

ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE

La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che:

“poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”

Ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;

2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;

3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;

4. in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nell’ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

Nell’ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo ad orario completo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell’ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell’ipotesi 4) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

• scuola dell’infanzia (cap. 2156) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);

• scuola primaria (cap. 2154) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);

• scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);

• scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore).

GESTIONE CONTRATTI A SIDI

Per quanto concerne le funzioni SIDI, si segnala la nota MIUR – DGACISIS – prot. n.. 2966 del 1/9/2015 che fornisce puntuali indicazioni per la gestione dei contratti in questione. Si riportano, ad ogni buon fine, le Aree di intervento indicate nella citata nota:

Area “Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze ore aggiuntive:

• N21 ore aggiuntive

• N25 ore aggiuntive attività alternative all’IRC

Area “Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze annuali e fino al termine delle attività”:

• N23 attività alternative all’IRC servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche

• N24 attività alternative all’IRC servizio fino alla nomina dell’avente diritto legge 449/97 art. 40.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto affidare tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.

In ambedue i casi deve essere specificato il numero di ore da retribuire e indicato il capitolo di spesa sul quale far gravare la retribuzione.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questa Direzione, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Le ore di cui trattasi, infatti, non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.

Si ribadisce che le ore di attività alternative non dovranno essere attribuite a insegnanti di Religione Cattolica.

Si evidenzia che le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente.

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